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STATUTO ASSOCIAZIONE
“LA QUERCIA MILLENARIA O.N.L.U.S.”
Art. 1 - E’ costituita una Associazione denominata “LA QUERCIA MILLENARIA
O.N.L.U.S.”, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che ne costituisce
peculiare segno distintivo, ed a tale scopo viene inserito detto acronimo in
ogni manifestazione e comunicazione esterna della medesima.
Art. 2 - L’Associazione ha sede in Roma, in Via Piagge n. 5.
Uffici periferici possono essere istituiti su delibera del Consiglio Direttivo,
il quale fisserà le norme per l’istituzione e il funzionamento degli stessi.
Art. 3 - Ispirandosi al Magistero della Chiesa Cattolica e all’antropologia
cristiana, l’Associazione, che non ha scopo di lucro e non persegue fini
politici, ha per scopo:
• La difesa della vita dal concepimento alla morte naturale.
• Il sostegno alla gravidanza patologica, al feto malformato e al feto
terminale, con tutte le più recenti tecnologie che la scienza, eticamente e
cristianamente ispirata, mette a disposizione della coppia, della famiglia, e
del bambino non nato.
• Il supporto e sostegno della missione evangelizzatrice, nell’annuncio
dell’amore di Dio per ogni uomo, manifestato in Cristo Gesù.
In particolare l’Associazione si prefigge:
a) Il sostegno alla famiglia che nell’arco della gravidanza si trovi ad
affrontare gravi patologie o malformazioni riguardanti il bambino concepito, e
il sostegno al “feto terminale”, cioè il bambino considerato incompatibile con
la vita. Tale supporto si concretizza nell’affiancare i genitori nella scelta di
accompagnare il bambino fino all’esito naturale, fornendo sostegno spirituale
avvalendosi di sacerdoti della Chiesa Cattolica, sostegno psicologico e medico,
offrendo visite, diagnosi e terapie, appoggiandosi a strutture ospedaliere
convenzionate in ogni parte d’Italia. Infine, nel sostegno medico ed umano, a
queste coppie viene affiancata una Rete di Famiglie, disposte ad offrire la
propria testimonianza di vita e di fede.
b) La formazione degli adolescenti al rispetto e sacralità della vita umana,
attraverso una adeguata pastorale nelle scuole con l’ausilio di sacerdoti e
professionisti di orientamento cristiano.
c) La collaborazione con le parrocchie di qualunque diocesi, per: formazione
delle coppie di fidanzati in preparazione al matrimonio, e qualunque altro
servizio pastorale attinente la Vita e la Famiglia.
d) La futura edificazione di un centro denominato “C.A.F.T.”, Centro di Aiuto
per i Feti Terminali, usufruendo di libere donazioni, e raccolte fondi.
Nel perseguimento degli anzidetti scopi di utilità sociale e cristiana,
l’Associazione potrà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) promuovere e partecipare a convegni, tavole rotonde, corsi, manifestazioni,
studi, spettacoli, concerti, lotterie, pesche di beneficenza, vendita di gadgets
e oggetti legati alle varie festività, etc., per diffondere e sostenere le
proprie finalità o per raccogliere fondi;
b) promuovere e sviluppare direttamente la realizzazione e/o edizione di siti
internet, libri, testi, dispense, notiziari, pubblicazioni e sussidi anche
audiovisivi di ogni genere oltre che sviluppare attività di formazione, studio,
ricerca nel proprio settore di attività ed in altri analoghi o affini;
c) avvalersi della collaborazione di sacerdoti, medici, psicologi e
professionisti di orientamento cristiano, che perseguano le stesse finalità
dell’associazione, ovvero sostenere la famiglia nella sofferenza di una
gravidanza difficile, nella ospedalizzazione del proprio figlio, ed
eventualmente nella sua morte.
d) Collaborare, anche a livello internazionale e con l’apporto delle
professionalità necessarie, con altre associazioni, enti e istituzioni
cattoliche, che perseguano gli stessi scopi ed abbiano le stesse istanze di
solidarietà sociale e cristiana.
E’ fatto espresso divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da
quelle sopra indicate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività
direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto
integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs 460/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
I SOCI
Art. 4 - L’Associazione è formata ai principi cristiani di tutela e di rispetto
della vita umana.
L’Associazione potrà intrattenere rapporti di collaborazione con medici e
professionisti che aderiscano ai principi cristiani, riservandosi di recedere da
dette collaborazioni qualora emergano fatti o eventi che ne facciano venir meno
il detto requisito essenziale, o che pongano in essere comportamenti che ledano
l’immagine dell’Associazione.
Art. 5 - I soci dell’Associazione si dividono in soci fondatori ed ordinari.
Sono soci fondatori coloro i quali abbiano partecipato alla costituzione
dell’Associazione. Questa qualità sarà conservata vita natural durante, a meno
che non recedano o siano esclusi dall’Associazione per indegnità, che dovrà
essere votata dall’Assemblea dei soci e avere il voto favorevole di tutti gli
altri soci fondatori.
Sono soci ordinari coloro i quali siano ammessi dal Consiglio Direttivo.
La qualità di socio ordinario si acquista previa presentazione di apposita
domanda sulla quale il Consiglio Direttivo deciderà con delibera insindacabile.
La domanda, che può essere inoltrata in qualunque forma, deve in ogni caso
contenere, pena l’inammissibilità, l’espressa accettazione delle finalità e
degli scopi sociali e l’impegno a partecipare alle attività sociali e ad
osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi.
Le quote annuali associative sono dovute per anno solare. La quota di iscrizione
all’Associazione vale come quota associativa annuale per il primo anno di
iscrizione. L’importo delle quote di iscrizione e delle quote associative è
stabilito mediante deliberazione annuale del Consiglio Direttivo. Il socio che
cessi di far parte dell’Associazione per qualsiasi motivo, perde ogni diritto al
fondo comune.
Art. 6 - La qualità di socio si perde con delibera motivata del Consiglio
Direttivo:
a) per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
b) per espulsione, nel caso di azioni contrarie o comunque lesive dell’immagine
o delle finalità dell’Associazione, nel caso di mancata partecipazione alla vita
dell’Associazione e di inadempimento degli impegni assunti verso l’Associazione
o i doveri inerenti la qualità di socio;
c) per morosità.
I soggetti che abbiano perso la qualifica di soci non hanno diritto al rimborso
dei contributi versati. Il contributo dei soci e intrasmissibile e non
rivalutabile.
La qualifica di socio non è trasmissibile, nemmeno mortis causa.
Art. 7 - I soci si impegnano ad osservare il presente statuto e a collaborare
alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
Art. 8 - Il Consiglio Direttivo può in ogni momento ed a suo insindacabile
giudizio, conferire la qualifica di socio benemerito a coloro che si siano
particolarmente distinti nel perseguimento delle finalità e degli scopi
dell’Associazione.
I soci benemeriti possono essere esclusi dal versamento della quota associativa.
ORGANIZZAZIONE
Art. 9 - Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Comitato Scientifico;
e) il Comitato “Rete di Famiglie”;
f) il Tesoriere, se nominato.
Alla carica di Presidente, devono essere chiamati esclusivamente i soci
fondatori, salvo il caso di rinuncia o di morte di tutti i soci fondatori.
Tutte le cariche sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese
documentate.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 10
1. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il
pagamento della quota annuale di associazione.
2. Ogni socio ha in ogni caso diritto ad un voto.
3. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei votanti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
4. Gli associati possono farsi rappresentare nell’Assemblea, con delega scritta,
da altri associati, anche se membri del Consiglio. Per l’approvazione dei
bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri, per le
quali non sono ammesse deleghe.
5. Gli Enti associati partecipano all’assemblea mediante il proprio legale
rappresentante o altro referente delegato, preventivamente indicato mediante
comunicazione scritta.
COMPITI DELL’ASSEMBLEA
Art. 11 - L’Assemblea delibera in merito a:
• Approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e dei bilanci
preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni vanno
effettuate entro il mese di aprile dell’anno successivo,per quanto concerne il
rendiconto consuntivo ed entro il mese di novembre dell’anno precedente, per il
bilancio preventivo.
• Indirizzi e direttive generali dell’Associazione.
• Modifiche dello statuto, modifiche o istituzioni di regolamenti.
• Scioglimento dell’Associazione.
• Devoluzione del patrimonio.
• Tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.
CONVOCAZIONE
Art. 12
1. L’Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno ed entro
il 31 marzo di ogni anno, per l’approvazione del rendiconto
economico-finanziario consuntivo.
L'assemblea sarà convocata mediante affissione di avviso presso la Sede sociale,
posta elettronica, fax, avviso telefonico o qualsiasi altro mezzo idoneo, almeno
otto giorni prima, salvi motivi di urgenza valutati dal Presidente del Consiglio
Direttivo.
2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, al quale spetta
constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in
assemblea. In caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
3. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
4. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
DELIBERAZIONE
Art. 13
1. L’Assemblea, compreso il caso di deliberazioni inerenti la modifica dell’atto
costitutivo o dello statuto, si intende validamente costituita, in prima
convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto,
in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni vengono prese con voto favorevole della metà più uno dei
presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano
la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
VERBALI
Art. 14 - Delle riunioni di assemblea si redige sull’apposito libro sociale il
processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli
scrutatori in caso di votazioni.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15
1. L’attività dell’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo,
composto dai soli soci fondatori, tranne il caso di cui al successivo punti 3 e
4. Il numero dei componenti il Consiglio direttivo può variare da un minimo di
tre ad un massimo di sette.
2. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo le spese sostenute e
documentate.
3. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Presidente
convocherà l’assemblea dei Soci che provvederà alla sua sostituzione, tramite
voto.
4. Ove ritenuto dal Consiglio stesso, il Presidente convocherà l’assemblea dei
soci che, su proposta del consiglio medesimo, potrà cooptare nuovi consiglieri
anche tra soci non fondatori.
Compiti
Art. 16 - Al Consiglio spetta:
• Nominare nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
• Attuare sul piano operativo, le indicazioni programmatiche approvate
dall’assemblea dei soci.
• Il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
• Deliberare in ordine all’accettazione o meno delle istanze di Associazione.
• Deliberare in ordine alla nomina di soci onorari.
• Deliberare in ordine alla esclusione dei soci per indegnità o morosità.
• Fissare l’importo della quota sociale annuale.
• Redigere annualmente, in via obbligatoria, il rendiconto economico-finanziario
consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, ed il bilancio
preventivo.
• Costituire sezioni dell’associazione e nominarne o revocarne i Direttori.
• Nominare o revocare i responsabili delle varie realtà ed ambiti di intervento
dell’Associazione.
• Istituire gli eventuali comitati di cui al successivo art. 29, nominandone i
membri ed i responsabili.
Convocazione e deliberazioni
Art. 17
1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene
opportuno, o che ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza dei suoi
membri.
2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal
Vice-Presidente.
3. Per la validità delle deliberazioni – da adottarsi sempre con voto palese –
occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Verbali
Art. 18 - Delle riunioni del Consiglio, sarà redatto su apposito libro, il
relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Nomina del Presidente
Art. 19 - Il Presidente, è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri membri.
Il Presidente dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.
Compiti del Presidente
Art. 20 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione. In sua
assenza, tale rappresentanza spetta al Vice Presidente.
Suoi compiti sono:
• Presiedere l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo.
• E’ competente per i rapporti bancari e finanziari.
• E’ competente per le assunzioni, trasferimenti e licenziamenti del personale
dipendente.
Deleghe
Art. 21 - Il Presidente può delegare, mediante atto scritto, qualsiasi membro
dell’Associazione o del Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività che
gli competono.
La delega si considera valida fino al momento della sua revoca.
IL TESORIERE
Art. 22 - Il Tesoriere, se nominato, esegue le disposizioni del Consiglio
Direttivo in ordine alla custodia e all’impiego del patrimonio, annota su
appositi libri le entrate e le uscite e cura la redazione dei bilanci preventivi
e consuntivi, avvalendosi anche della collaborazione di terzi. Egli ha la
gestione, anche per delega, dei rapporti con gli istituti di credito e più
precisamente a firma singola per operazioni di ordinaria amministrazione
(apertura di conti correnti bancari o postali, operazioni di versamento e
prelevamento in contanti e/o assegni e qualunque altro mezzo, ecc…) entro il
limite massimo annualmente stabilito dai soci.
Il Tesoriere vigila inoltre sulla corretta gestione del patrimonio da parte del
Consiglio Direttivo e del Presidente, eventualmente sottoponendo ai soci
eventuali atti o fatti contrari alle finalità dell’associazione o che comunque
ne pregiudichino il decoro o il buon andamento.
Le funzioni del tesoriere possono essere svolte anche dal Presidente o dal Vice
presidente o dal Segretario. Detta attribuzione di funzioni è deliberata dal
Consiglio Direttivo.
PATRIMONIO
Art. 23 - Per il conseguimento del suo oggetto sociale l’Associazione possiede
un suo patrimonio sociale.
Esso consiste in:
• Quote e contributi degli associati.
• Eredità, lasciti, donazioni e legati.
• Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati
programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari.
• Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali.
• Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
• Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, derivanti
da attività marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
• Erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
• Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
• Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di
promozione sociale.
Esso, dietro decisione del Consiglio Direttivo, può essere in parte vincolato in
titoli, o in beni mobili ed immobili, sempre sotto l’amministrazione statutaria.
Si fa divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili ed
avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
a meno che la destinazione o distribuzione non sia imposta per legge o siano
effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno
parte della medesima ed unitaria struttura.
Si fa inoltre obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione esclusivamente
per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di
quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietato all’Associazione di avere rapporti di dipendenza, da enti con
finalità di lucro, né di collegamento agli interessi di enti pubblici o privati,
italiani o stranieri aventi scopi di lucro.
Esercizio finanziario
Art. 24 - L’Associazione chiude il proprio esercizio finanziario il 31 dicembre
di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo
predispone il bilancio, completo dello stato patrimoniale, conto economico e
relazione, e lo sottopone unitamente alla relazione del Tesoriere, se nominato,
alla decisione dei soci, assembleare o per iscritto, da prendersi entro il 31
marzo successivo.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati
esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 3.
Devoluzione del patrimonio residuo
Art. 25 - In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, la
devoluzione del patrimonio dovrà, dopo la liquidazione, avvenire ai fini di
utilità sociale, a favore di Onlus, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge, che perseguono lo stesso scopo sociale o
analoghe finalità.
COMITATI DI SOSTEGNO
Art. 26 - Al fine di perseguire meglio i propri scopi, l’Associazione può
istituire uno o più Comitati di sostegno.
I Comitati di sostegno sono organi composti da persone fisiche o enti, che
condividono gli scopi e le modalità di intervento dell’Associazione, e
desiderano sostenerne l’attività mediante contributi finanziari e/o la propria
competenza professionale.
I Comitati vengono istituiti dal Consiglio Direttivo che ne nomina i componenti,
tra i quali una o più persone con funzione di responsabili.
Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenesse opportuno, può dotare i Comitati di uno
specifico regolamento di funzionamento.
I Comitati possono avere momenti propri di elaborazione e di verifica.
Periodicamente, e comunque almeno una volta l’anno, vengono ascoltati in via
consultiva, dal Consiglio Direttivo, specie in ordine alla
programmazione/verifica delle attività associative.
I membri dei Comitati devono, necessariamente, essere soci dell’Associazione.
Il Comitato delle Famiglie
Art. 27 - Il Comitato delle Famiglie, è composto da Soci Fondatori, Onorari o
Ordinari, che hanno come obiettivo il sostegno alle famiglie che si rivolgono
all’Associazione. Tale sostegno, umano e spirituale, si propone come una forma
di autoaiuto, espletata per mezzo di colloqui, convegni, incontri, dove il
Comitato potrà dare la propria testimonianza di fede e di vita.
All’interno del Comitato delle Famiglie, sarà presente un Direttore, eletto
direttamente con voto dei Soci Fondatori. Il Direttore del Comitato delle
Famiglie, dura in carica 3 anni, ed è rieleggibile.
Il Comitato Scientifico
Art. 28 – Il Comitato Scientifico, è composto da Soci Fondatori, Onorari o
Ordinari, scelti tra docenti universitari e da esperti delle varie discipline
trattate, ed ha la finalità di garantire la base scientifica degli argomenti
trattati. Esso, inoltre, assiste la Direzione de La Quercia Millenaria, nella
programmazione dei lavori e nella preparazione di convegni, seminari, incontri,
pubblicazioni.
Del Comitato Scientifico de La Quercia Millenaria, possono far parte tutti
coloro, docenti universitari, o esperti, che ne condividono l’obiettivo di
tutelare la maternità e la vita umana nascente, nel pieno rispetto etico e
cristiano.
All’interno del Comitato Scientifico sarà presente un Direttore, eletto
direttamente con voto dei Soci Fondatori.
Il Direttore del Comitato Scientifico dura in carica 3 anni, ed è rieleggibile.
Art. 29 - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa
riferimento alle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali
in materia.
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